Lunedì mattina: molti studiano economia durante l’ora di storia, la professoressa richiama più volte e poi,visto che nessuno le dà retta, fissa una verifica di castigo per mercoledì. Mercoledì mattina manca il 40%degli studenti, la verifica si fa lo stesso: 2 consegnano in bianco, alcuni scrivono cavolate, altri non mettono il nome per protesta. La professoressa mette una nota personale che tali studenti si rifiutano di firmare la verifica (manco l’ha detto che era cosa grave o che stava dando una nota). A parte la stupidata della consegna in bianco o senza nome, quanto grave è stato questo atteggiamento, che ripercussioni può avere, la professoressa può rifiutarsi di correggere i compiti senza nome? non potrebbe (o dovrebbe)correggere e poi chiedere di chi è questo e quel compito? Perché devono pagare quelli che la verifica, ingiusta a nostro parere, l’hanno fatta e i soliti furbi no?
La risposta del Genio del male
In generale un compito fatto al solo scopo di impartire una punizione per un comportamento altrimenti non contenibile, ma altrimenti sanzionabile, è illegittima e, quindi, annullabile su istanza da rivolgere al Preside. Nonostante concordata, alla verifica non si può togliere il carattere di vessatorietà, dato che la professoressa l’ha stabilita come conseguenza diretta della mancata partecipazione degli alunni alla sua lezione. La questione, allora, sta tutta nel decidere se è legittimo o meno disertare un compito fin dall’inizio invalido o eseguirlo ed impugnare, successivamente, il risultato. Solo nel secondo caso, infatti, non può essere eccepita proprio quelle mancanza di diligenza che la docente voleva evidenziare e si avranno tutte le carte in regola per ricorrere contro l’atto viziato (solo così facendo esiste un voto da annullare!). Diversamente, non sostenere per protesta una verifica programmata o consegnare in bianco, fa ricadere unicamente sugli studenti la responsabilità comportamentale della negligenza ed imperizia. Le valutazioni che conseguiranno, invece, coloro hanno sostenuto la prova potranno essere impugnate perché derivanti da una verifica sostanzialmente illegittima.